Startup Innovativa

Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

  1. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  3. oggetto sociale;
  4. breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  5. elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;
  6. elenco delle società partecipate;
  7. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  8. indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  9. ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

E' qui disponibile la descrizione informativa societaria.